Colleferro “malamovida”, ecco l’ordinanza restrittiva, ora si rischiano multe fino a 7500 euro
Troppa la confusione nelle ore notturne, ecco tutte le nuove regole da rispettare anche nella somministrazione delle bevande
Tra i festeggiamenti per le vittorie della nazionale italiana agli europei e la voglia di ritorno alla normalità dopo il brutto periodo di Pandemia per il Coronavirus sono diversi i sindaci anche delle zone a sud di Roma costretti ad emanare delle ordinanze restrittive per regolamentare la “malamovida”.
La stessa cosa fatta nelle ore scorse dal sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e che riguarda i provvedimenti in materia di sicurezza pubblica – limitazione degli orari di apertura esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nuovi orari di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. In pratica si introducono nuove registrazioni per limitare l’uso delle bevande alcoliche e per ridurre gli schiamazzi ed i rumori notturni.
Il Sindaco con la suddetta ordinanza, a far data dalla sua emanazione, tutti i giorni e fino al 31 Agosto 2021 dispone: 1. Il divieto della vendita per asporto, di bevande di qualsiasi tipo, in recipienti di vetro, dopo le ore 20,45, sia tramite le attività di somministrazione che tramite distributori automatici;
2. Il divieto della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, da asporto a partire dalle ore 00,30 e fino alle ore 06,00 sia tramite le attività di somministrazione che tramite distributori automatici;
3. L’autorizzazione della sola somministrazione al tavolo di bevande alcoliche e superalcoliche, fino alle ore 01,45;
4. La chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 02,00 fino alle ore 05,00;
5. Gli esercizi di cui al punto precedente potranno proseguire le sole attività di sistemazione e pulizia dei locali, anche dopo le ore 02,00;
6. Il divieto dell'intrattenimento musicale e le emissioni sonore, dopo le ore 24,00, all'esterno delle attività.
Tutto quanto in contrasto con la presente Ordinanza e previsto in Ordinanze precedenti è da ritenersi revocato. Il mancato rispetto di quanto imposto con la presente ordinanza è sanzionato col pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00 e sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza all'Autorità Giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e succ mod”.