Tutela Consumatore

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 37/2015 E LE CARTELLE ESATTORIALI NULLE PER CARENZA DI POTERI DEI DIRIGENTI: COSA C’E’ DA SAPERE.

La notizia è di quelle destinate a lasciare il segno, qualunque siano le evoluzioni giuridiche della vicenda, questa sentenza costituisce un punto fermo dal quale bisogna partire.

Cartelle equitalia

La notizia è di quelle destinate a lasciare il segno, qualunque siano le evoluzioni giuridiche della vicenda, questa sentenza costituisce un punto fermo dal quale bisogna partire.

Ma andiamo per ordine. Cosa è cambiato e cosa è successo?

La Corte Costituzionale , con la sentenza n. 37/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 comma 24 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, con la quale si era cercato di correre ai ripari, convalidando le nomine dei funzionari a ruolo dei dirigenti delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e del Territorio, nominati senza un pubblico concorso.

Lo scalpore è tanto, anche perché è ormai pacifico, da anni, in giurisprudenza. che gli atti dell’Agenzia delle Entrate debbano essere firmati dai direttori d’ufficio, pur ammettendosi che le loro funzioni possano essere devolute ad altri soggetti, mediante procura. L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare il corretto esercizio del potere sostituivo del sottoscrittore e conseguentemente fornire la prova (ossia la procura) di ciò.

Ed infatti, tutte le volte in cui tale potere non è stato attribuito con tali peculiarità, la Cassazione ed i giudici di merito hanno evidenziato l’illegittimità dell’atto.

Perché la sentenza della Corte costituzionale appare di così notevole importanza? Perché innumerevoli cartelle esattoriali potrebbero ora essere ritenute NULLE???

Invero accade che l’Agenzia delle Entrate abbia fatto “un uso abuso” di un istituto previsto dall’art. 24 del proprio regolamento di amministrazione . Tale istituto le consente di coprire eventuali vacanze nelle posizioni dirigenziali mediante la stipula di contratti di lavoro a termine con i propri funzionari, valutatene l’inidoneità e in presenza di inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia stessa. Tali contratti devono essere sottoposti a termine, termine che, però di volta in volta è stato prorogato.

Proprio le continue delibere di proroga del termine hanno di fatto consentito che uno strumento utilizzato e pensato per situazioni particolari (le inderogabili esigenze di funzionamento), alla fine fosse utilizzato come un mero strumento di assegnazione di incarico dirigenziale rendendo di fatto l’incarico “a tempo indeterminato” stante le continue proroghe ed eludendo con ciò il necessario concorso per poter ricoprire tale carica.

Di Conseguenza se è da considerarsi nullo l’atto di accertamento firmato da un funzionario il quale non sia stato previamente autorizzato con apposita procura, altrettanto nullo è l’atto di un dirigente che tale non è essendo stato nominato legittimamente.

Ed in realtà, i primi riflessi di tale sentenza cominciano a farsi già sentire. In particolare la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella sentenza n. 3222/25/15 hanno trovato il loro totale accoglimento le eccezioni sollevate dal contribuente dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale.

HAI BISOGNO DI AIUTO??

Per informazioni ed assistenza di seguito i nostri recapiti

A.E.C.I. ROMA SUD

VICOLO DELLE COSTE 9 - 00030 LABICO (RM)

VIA CASILINA 185 – 00038 VALMONTONE (RM)

Tel/fax 0699367488 - Cell. 3481788786 - 3249959867

AECI ROMA SUD non riceve alcun finanziamento da partiti e/o sindacati e si autofinanzia tramite le vostre tessere e contributi.